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Con la conversione dei prezzi da lire in euro, tutti gli operatori, e in particolar modo i commercianti, si pongono il problema dell’arrotondamento.
Viene in soccorso l’art.5 del Regolamento Comunitario n.1103/97, che spiega:
“Nella conversione di una moneta nazionale in Euro l’importo ottenuto deve essere arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale, se la frazione non è inferiore a 0,005, e per difetto, sempre alla seconda cifra decimale, se la frazione è inferiore a tale importo. Pertanto, se il risultato è intermedio, l’importo viene arrotondato alla frazione superiore.
Esempio
42.813,567 euro > 42.813,57 euro
42.813,564 euro > 42.813,56 euro
42.813,565 euro > 42.813,57 euro
Nella conversione dell’Euro in una moneta nazionale, l’importo ottenuto deve essere arrotondato per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina, ovvero conformemente alle norme o pratiche nazionali, a un multiplo o una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale. Se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.
Esempio
180,234 lire > 180 lire
180,843 lire > 181 lire
180,584 lire > 181 lire
