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L’articolo 62 del decreto ‘Cresci Italia’ è stato abrogato da una successiva norma Ue. Il ministero dello Sviluppo economico, in particolare l’Ufficio legislativo, ha risposto nei giorni scorsi al quesito giuridico posto da Confindustria e relativo all’eventuale superamento della disposizione concernente i termini di pagamento nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all’articolo 62 del decreto-legge 1 del 2012.
La conclusione a cui sono arrivati i legali del ministero è che “la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali afferenti alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui al citato art. 62, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo 192 del 2012 di attuazione della direttiva 2011/7/Ue in materia di ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali”.
Dunque, l’interpretazione si basa sull’applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo e del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili. L’articolo 62 recita infatti al terzo comma: per i prodotti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
