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La PA può accettare fatture cartacee anche dopo il 6 giugno per tre mesi, purchè emesse prima di tale data, mentre quelle elettroniche si considerano emesse dall’impresa fornitrice anche in caso di notifica di “mancata consegna”: sono alcuni dei chiarimenti sull’obbligo di fattura elettronica verso la PA.
Dal 6 giugno 2014 le imprese saranno obbligate ad emettere fatture elettroniche verso ministeri, agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza. Dal 6 giugno 2015 l’obbligo si estende a tutte le altre amministrazione centrali.
Le fatture emesse in forma cartacea in data precedente al 6 giugno 2014 (o 2015 verso le amministrazioni per cui l’obbligo scatterà l’anno prossimo) sono considerate valide anche se ricevute dopo, purchè arrivino nell’arco dei tre mesi successivi. Trascorsi tre mesi dall’obbligo di fattura elettronica le PA non possono procedere ai pagamenti se le fatture non arrivano in formato elettronico. In pratica c’è un periodo cuscinetto di tre mesi durante il quale le PA possono pagare le fatture emesse in formato cartaceo prima del 6 giugno ma attenzione: a partire da quella data, le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in forma elettronica o non saranno pagate.
Le PA sono tenute a inserire nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) un codice unico che le identifica, e che le imprese devono riportare in fattura elettronica, in mancanza del quale il sistema di spedizione rifiuta la pratica.
