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La Riforma del Lavoro Fornero ha formalmente eliminato la figura del contratto di inserimento a far data dal 1° gennaio 2013, abrogando i corrispondenti articoli del D.Lgs. 276/03 (cd. Legge Biagi), individuando un periodo transitorio e disponendo, pertanto, che per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuassero ad applicarsi le precedenti disposizioni.
Tuttavia, l’abrogazione dell’istituto a partire dal 1° gennaio 2013 non elimina del tutto la necessità di operare un attento controllo sui contratti di inserimento sottoscritti fino al 31 dicembre 2012, che conserveranno la loro validità fino alla scadenza naturale prevista nel contratto. La Riforma del Lavoro del ministro Fornero, a seguito dell’abrogazione di tale istituto, si è esposta a diverse critiche sul presupposto che il contratto di inserimento mirasse a favorire la ricollocazione di determinate categorie di lavoratori.
Tuttavia il legislatore, recependo l’esigenza di ridefinire la disciplina del contratto di formazione giudicata inadeguata, ha inteso eliminare una volta per tutte le ambivalenze riconducibili a tale forma contrattuale, privilegiando il ruolo del contratto di apprendistato, quale modalità di inserimento preferenziale per i giovani, e introducendo incentivi normativi e fiscali più generalizzati e con un ambito applicativo più mirato.
In sostanza, in relazione ai contratti di inserimento ad oggi in essere che devono soddisfare il requisito di forma scritta richiesto dalla legge, è quanto mai opportuno verificarne attentamente il relativo contenuto in ordine alla necessità che siano specificati il termine minimo e massimo, alla rispondenza dei requisiti soggettivi richiesti da parte datoriale e da parte del lavoratore nonché al presupposto che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori assunti con contratto di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti.
È inoltre auspicabile che il progetto individuale di inserimento sia specificamente indicato nel contratto e, qualora sia stato definito con un atto separato, sia individuato con precisione nel contratto e rigorosamente sottoscritto da entrambe le parti.
Nel progetto devono essere previste almeno le 16 ore di formazione teorica, previste dall’accordo interconfederale del 11.2.2004, nonché l’ulteriore monte ore di formazione eventualmente previsto dalla contrattazione di settore.
Va precisato che il contratto di inserimento ammetteva la possibilità di proroghe nel limite di durata massima prevista dalla legge (18 mesi in genere e 36 mesi per i soggetti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico). Tuttavia, l’abrogazione operata dalla Riforma Fornero porta ragionevolmente ad escludere la sussistenza della facoltà di ricorrere ad eventuali proroghe, ferma restando l’efficacia dei contratti di inserimento fino alla scadenza in essi prevista.
