DDL europea 2013 bis: norme edilizie

E’ all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati il disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis”. Il testo, il cui esame sarà congiunto a quello, già avviato dalla Commissione, del disegno di legge di delegazione europea 2013- secondo semestre, contiene norme per la chiusura di casi di infrazione e di preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 approvata ad agosto.

In tema di appalti pubblici, con una norma relativa agli affidatari degli incarichi di progettazione, che vieta ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate, viene consentita la partecipazione ai suddetti soggetti laddove essi dimostrino che l’espletamento dell’incarico di progettazione non ha determinato una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Per quanto riguarda invece la sicurezza sul lavoro, viene previsto che sin dai giorni immediatamente successivi alla costituzione di nuova impresa nonché al verificarsi di condizioni che richiedano la rielaborazione della valutazione dei rischi il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti e che quindi il datore di lavoro medesimo abbia provveduto alla valutazione dei rischi. Restano ferme, comunque, le disposizioni che consentono al datore di lavoro di redigere un organico documento di valutazione dei rischi in un momento differito rispetto a quello dell’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e, nello specifico, entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, in caso di costituzione di nuova impresa, ed entro trenta giorni dalle rispettive causali, nel caso in cui si verifichino delle condizioni che rendono necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi.

In materia di inquinamento acustico vengono dettate norme di delega al Governo per l’armonizzazione della normativa nazionale. In particolare, viene prevista l’adozione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. Tra i numerosi criteri di delega, viene disposta la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

In materia di ritardi di pagamento, infine, vengono previste disposizioni relative, in particolare, a due profili di chiarezza delle norme interne di recepimento, contestati dalla Commissioni UE: la possibilità di deroga al termine legale di adempimento dell’obbligazione pecuniaria per “circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto” e l’applicabilità del regime della Dir.2011/7/UE al settore dei lavori pubblici.