Gazzetta Ufficiale: decreto lavoro

Il 21 marzo sono entrate in vigore le novità contenute nel testo, prime fra tutte quelle relative ai contratti a termine, all’apprendistato ed al Durc. Rifinanziato il fondo nazionale per i contratti di solidarietà. Il decreto lavoro è approdato nella sua versione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

Da venerdì 21 marzo sono quindi efficaci le novità contenute nel testo, prime fra tutte quelle relative ai contratti a termine, all’apprendistato ed al Durc. Nel provvedimento è spuntato a sorpresa anche il rifinanziamento del fondo nazionale per i contratti di solidarietà con un nuovo limite di spesa massimo fissato a 15 milioni di euro dal 2014.

L’obiettivo primario è quello di facilitare il ricorso a questa tipologia contrattuale. Il punto più controverso del decreto, che ha suscitato le maggiori critiche e le proteste veementi della Cgil, secondo la quale aumenta il precariato. Si estende da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è più richiesta la causale, ovvero la ragione dell’assunzione. Arrivano il limite del 20% dell’organico complessivo per il numero di contratti a termine (uno per le imprese fino a 5 dipendenti) e le proroghe, fissate queste nel numero massimo di 8 -e non più quindi per una sola volta come in passato- a patto che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa. La disciplina si applica anche al contratto di somministrazione a tempo determinato.

L’apprendistato diventa più semplice: per questa forma contrattuale si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come in precedenza previsto, anche per il relativo piano formativo individuale); l’assunzione di nuovi apprendisti non è più condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (il precedente limite era del 30% di assunzioni prima di poter aprire nuovi contratti di apprendistato). E’ inoltre previsto che la retribuzione, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.