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La Finanziaria per il 2003 ha prolungato di ancora nove mesi la possibilità della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino al 30 settembre prossimo
Le modifiche riguardano innanzitutto l’ammontare massimo sul quale operare la detrazione – le spese sostenute non devono superare complessivamente i 48.000 euro – e l’ampliamento della tipologia delle spese ammesse alla detrazione, che ora comprendono anche gli interventi di bonifica dall’amianto. Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al 30 settembre 2003 sono la prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998 si tiene conto delle spese sostenute negli stessi anni per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare spettano esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Vige la ripartizione obbligatoria della detrazione in dieci periodi d’imposta, salvo quanto previsto a favore delle persone in età avanzata. Per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio di età non inferiore a 75 e a 80 anni, infatti, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
