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La legislazione in materia di rifiuti, nello stabilire i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, o nello spingere verso forme di smaltimento più rispettose dellambiente, ha richiesto una precisa definizione di cosa è rifiuto e cosa non lo è, compito apparentemente agevole e che invece ha mostrato diverse complessità.
Recentemente a livello europeo è stato pubblicato il nuovo CER, il Catalogo Europeo dei Rifiuti, destinato a classificare ogni rifiuto secondo una serie di codici identificativi. Ma è rimasta una certa difficoltà nel definire la nozione stessa di rifiuto.
Ai sensi della direttiva 75/442/CEE, per “rifiuto” si intende: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia lobbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti” ,mentre per “smaltimento” si intende: “la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti nonché lammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il ricupero o i riciclo dei medesimi.”
Nel “Decreto Ronchi” (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) che ha rivoluzionato la gestione dei rifiuti in Italia, la definizione di rifiuto è: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nellallegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia lobbligo di disfarsi”.
Lallegato A definisce poi le categorie di rifiuti e fa riferimento ai codici CER.
È rimasta tra gli addetti ai lavori la necessità di comprendere in maniera univoca anche il significato del concetto di disfarsi di un oggetto, per cui, nel recente Decreto Legislativo 8 luglio 2002 n. 138, allarticolo 14 comma 1 si è tentato di dare un significato preciso a questa definizione, interpretando le parole: “si disfi”, “abbia deciso” o “abbia lobbligo di disfarsi” come segue:
a) “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) “abbia lobbligo di disfarsi”: lobbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nellelenco dei rifiuti pericolosi di cui allallegato D del decreto legislativo n. 22.
Inoltre, nel comma successivo, si precisa che:
“Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio allambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nellallegato C del decreto legislativo n. 22″.
Soltanto a scopo comparativo, si riporta infine la definizione di rifiuto secondo le norme internazionali della serie ISO 14000 ed in particolare secondo la nuova edizione della UNI ISO 14050, attualmente in fase di pubblicazione:
“qualsiasi bene per il quale il produttore o il proprietario non preveda un ulteriore utilizzo e che è stato scartato o rilasciato nellambiente”
Nota: rifiuto è anche definito dal punto di vista della valutazione del ciclo di vita nella UNI EN ISO 14040
Per informazioni:
UNI, Stefano Sibilio
Comparto Energia e territorio
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