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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 il decreto legge recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (cd. decreto Terra dei fuochi).
Il decreto, in vigore da subito, modifica, tra l’altro, il Codice dell’Ambiente introducendo l’articolo 256 bis che disciplina un nuovo reato: la “Combustione illecita di rifiuti”, secondo cui: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni”.
La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ed incrementata di un terzo se il reato è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. È prevista, inoltre, la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, nonché dell’area sulla quale è stato commesso, salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso.
Le stesse pene si applicano anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
